Articolo 720 Codice Civile Svizzero
Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento
destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza
Per quanto concerne il ritrovamento dei velocipedi vi invitiamo a volerci contattare.